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Verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (impianti di tipo B)

Verifiche iniziali, periodiche e straordinarie di impianti elettrici e parafulmini in stazioni di servizio, verniciature, depositi di liquidi infiammabili e stabilimenti a gas, a biogas o con polveri. L'intervallo di 1 anno previsto dal decreto governativo n. 190/2022 Sb. lo teniamo sotto controllo noi.

  • Impianti elettrici e parafulmini nei luoghi con pericolo di esplosione
  • Intervalli e documenti spiegati secondo il decreto governativo n. 190/2022 Sb., non a occhio
  • Tecnico verificatore con attestato TIČR, rapporto con firma elettronica

Che cosa sono i luoghi con pericolo di esplosione (tipo B) e a chi riguardano

Gli impianti elettrici destinati all'uso in atmosfere con pericolo di esplosione di gas, vapori o polveri sono impianti elettrici designati di classe I, cioè della classe con il livello di rischio più alto (art. 4, comma 1, lett. b) del decreto governativo n. 190/2022 Sb., art. 3, comma 2 della legge n. 250/2021 Sb.). Anche il parafulmine (protezione contro i fulmini) che protegge tali impianti rientra nella classe I (art. 4, comma 1, lett. e)). Le autorizzazioni delle aziende e gli attestati dei tecnici verificatori per questi impianti riportano il contrassegno distintivo «impianti in luoghi con pericolo di esplosione» – tipo B (allegati 3 e 5 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.). Da qui deriva la denominazione corrente «impianti B».

Dal punto di vista delle influenze esterne si tratta dell'influenza BE3 – pericolo di esplosione, cioè produzione o stoccaggio di sostanze esplosive, compresa la presenza di polvere esplosiva. La norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (tabelle ZA.1 e ZA.1N) distingue l'esplosione di polveri combustibili (BE3N1), di gas e vapori infiammabili (BE3N2) e di esplosivi (BE3N3). Il pericolo di incendio (BE2) è un'influenza diversa, con requisiti diversi.

Attenzione all'eccezione: gli impianti con corrente o tensione tali da non rappresentare altrimenti un maggior grado di pericolo non sono tra quelli designati. Ciò però non vale per gli impianti destinati all'uso in atmosfere con pericolo di esplosione di gas, vapori o polveri (art. 3, comma 2, lett. e) del decreto governativo n. 190/2022 Sb.). Qui di seguito sono elencati gli stabilimenti in cui tali luoghi sono frequenti. Se siano presenti anche da voi lo stabilisce la documentazione (vedi la sezione successiva).

  • Stazioni di servizio di carburanti e GPL, punti di erogazione e aree di travaso
  • Verniciature, miscelatori di vernici, verniciature a polvere e stabilimenti con solventi
  • Depositi di liquidi e gas infiammabili
  • Impianti a gas e impianti di biogas, depuratori con locali in cui può accumularsi gas
  • Stabilimenti con polveri: mulini, silos, lavorazione del legno con aspirazione della segatura, mangimifici
  • Stabilimenti chimici e farmaceutici, locali accumulatori con ricarica di batterie di trazione
  • Comuni e città: depuratori, centrali termiche a gas e stazioni di regolazione con zone definite, servizi tecnici

Queste regole valgono per voi? Decide la documentazione, non una stima

Se in uno stabilimento esiste un luogo con pericolo di esplosione e quanto si estende viene stabilito in anticipo – nel protocollo di determinazione delle influenze esterne e nella classificazione dei luoghi pericolosi (zone). Il tecnico verificatore controlla in base a questi documenti che gli impianti sul posto corrispondano ai luoghi definiti. Durante l'ispezione secondo l'allegato 1, parte A, lett. f) del decreto governativo n. 190/2022 Sb. verifica anche la correttezza della classificazione e della marcatura dei luoghi dal punto di vista delle influenze esterne.

Se il protocollo manca o è obsoleto (è cambiata la tecnologia, le sostanze stoccate, la ventilazione), è la prima cosa da risolvere. Il protocollo di determinazione delle influenze esterne lo offriamo come servizio a sé – vedi la pagina «Protocollo delle influenze esterne».

Che cosa verifichiamo

La verifica non sostituisce il documento sulla protezione contro le esplosioni né la valutazione del rischio. Entrambi sono a carico del datore di lavoro ai sensi del decreto governativo n. 406/2004 Sb., sui requisiti più dettagliati per garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro in ambienti con pericolo di esplosione. La verifica accerta che l'impianto elettrico sia sicuro e corrisponda a quanto stabiliscono tali documenti.

  • Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e le parti collegate: quadri, linee, ingressi dei cavi, apparecchi di illuminazione, prese, comandi
  • Apparecchiature elettriche delle tecnologie: motori delle pompe, ventilatori e aspirazione, riscaldamento, misura e regolazione in esecuzione a prova di esplosione
  • Collegamenti equipotenziali di protezione e messa a terra
  • Funzioni di sicurezza: arresto di emergenza, interblocchi, rilevatori, segnalazioni, protezioni contro le sovratensioni (allegato 1, parte B, punto II del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)
  • Parafulmini (protezione contro i fulmini) degli edifici in cui si trovano luoghi con pericolo di esplosione
  • Documentazione di esercizio: se è completa e corrisponde allo stato reale

Verifica iniziale, periodica e straordinaria

La verifica è necessaria anche dopo la modifica della protezione da sovraccarico e cortocircuito, della protezione contro la scossa elettrica o delle caratteristiche della protezione contro i fulmini (art. 6, comma 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.).

Ciò che spesso si dimentica: un impianto elettrico designato di classe I può essere messo in servizio solo sulla base dell'attestato di un organismo incaricato (art. 6, comma 6 del decreto governativo n. 190/2022 Sb., art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 250/2021 Sb.). L'esercente conserva l'attestato per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto; serve anche come base per le verifiche periodiche (allegato 2, parte A, punto II, lett. f)).

  • Verifica iniziale – in ogni caso dopo il completamento del montaggio, dopo una riparazione o uno spostamento, secondo necessità, in modo che la sicurezza sia sempre accertata (art. 6, comma 2, lett. c) e d) del decreto governativo n. 190/2022 Sb.); dopo una ristrutturazione la prescrive l'art. 20, comma 6 della legge n. 250/2021 Sb.
  • Verifica periodica – si ripete agli intervalli previsti dall'allegato 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb. e dal regolamento di ispezione, manutenzione e verifica (art. 7, commi 1 e 5)
  • Verifica straordinaria – quando ce n'è motivo, ad esempio dopo un incidente, un incendio, una fuoriuscita di sostanza infiammabile, un allagamento, un fulmine o quando mancano i precedenti rapporti di verifica; il motivo è indicato nel rapporto di verifica (art. 10, comma 1, lett. e) del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)

Ogni quanto: intervallo di 1 anno secondo l'allegato 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.

In internet si trovano intervalli di 1, 2 e 3 anni. Decide il decreto governativo: l'allegato 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb. fissa per i «luoghi con pericolo di incendio ed esplosione» l'intervallo massimo di base della verifica periodica in 1 anno.

Da dove vengono gli altri numeri: la ČSN 33 1500 nella versione con la modifica Z3 indica per gli ambienti con pericolo di incendio o esplosione (BE2, BE3) 2 anni e, in una nota, per il pericolo di esplosione di gas e vapori rimanda a un intervallo di al massimo 3 anni secondo la ČSN EN 60079-17. Quando si applicano più intervalli vale il più breve, perciò vale 1 anno.

  • Se all'impianto si applicano più intervalli, vale il più breve (allegato 4, informazioni integrative lett. a))
  • La regola «basta entro la fine dell'anno in cui scade l'intervallo» non riguarda gli intervalli non superiori a un anno (informazioni integrative lett. b)). La verifica annuale va quindi eseguita entro 12 mesi dalla precedente
  • L'esercente con un regolamento di manutenzione preventiva, in cui riduce al minimo i rischi con controlli e manutenzione periodici, può fissarvi intervalli fino al doppio (informazioni integrative lett. c)). Senza tale regolamento e senza registrazioni dei controlli resta 1 anno
  • Se il costruttore indica nella documentazione di accompagnamento un intervallo più breve, vale quello del costruttore (art. 7, comma 2 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)
  • Parafulmini di edifici con rischio dovuto a materiali esplosivi: controllo visivo almeno una volta ogni 6 mesi e verifica completa una volta all'anno (allegato 4, informazioni integrative sugli intervalli LPS lett. b)); tra i sistemi critici rientrano anche gli impianti elettrici designati di classe I (lett. c))

Che cosa preparare prima della verifica

Gli apparecchi per atmosfere esplosive sono immessi sul mercato secondo il decreto governativo n. 116/2016 Sb., sulla valutazione della conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. Dalla valutazione della conformità derivano i certificati e le marcature sulle targhette, che durante la verifica confrontiamo con il luogo definito. Se manca qualche documento, nel rapporto di verifica indicheremo che cosa va integrato. Senza la determinazione delle influenze esterne e delle zone, però, non si può accertare se l'impianto corrisponda al luogo. La mancanza della documentazione di accompagnamento o di esercizio, se è stata emessa, è inoltre ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. c) della legge n. 250/2021 Sb. una condizione che mette a rischio la sicurezza dell'esercizio.

  • Il protocollo di determinazione delle influenze esterne, se non fa parte della documentazione (allegato 2, parte A del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)
  • La classificazione dei luoghi pericolosi (zone) con il disegno della loro estensione
  • Il documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi del decreto governativo n. 406/2004 Sb., se redatto
  • La documentazione di progetto o i disegni dello stato di fatto e gli schemi dei quadri
  • La documentazione di accompagnamento degli apparecchi per atmosfere esplosive: marcatura del modo di protezione, classe di temperatura, certificati e istruzioni del costruttore
  • L'attestato dell'organismo incaricato per l'impianto di classe I, se è stato rilasciato
  • I precedenti rapporti di verifica, le registrazioni di ispezioni, manutenzione, riparazioni e difetti eliminati
  • Il regolamento di ispezione, manutenzione e verifica ed eventualmente il regolamento di manutenzione preventiva
  • Il contatto della persona responsabile dell'impianto elettrico e dell'esercizio della tecnologia

Come si svolge la verifica

  1. Documenti – esaminiamo il protocollo di determinazione delle influenze esterne, la classificazione delle zone, i precedenti rapporti e la documentazione degli impianti; in base a questi proponiamo l'ambito e prepariamo un'offerta senza impegno
  2. Condizioni di sicurezza – concordiamo con la persona responsabile dell'esercizio quando e come si può misurare. Le prove in un'atmosfera potenzialmente esplosiva richiedono misure di sicurezza adeguate (ČSN 33 2000-6 ed. 2, art. 6.4.3.1), perciò pianifichiamo le misure ad esempio durante un fermo impianto o dopo la ventilazione
  3. Controllo della documentazione – se corrisponde alla realizzazione effettiva e se è completa (allegato 2, parte B del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)
  4. Ispezione – verifichiamo che l'impianto per esecuzione corrisponda alle influenze esterne e che la classificazione dei luoghi sia corretta; controlliamo marcatura, schemi, cartelli di avvertimento e accessibilità (allegato 1, parte A) e, per gli apparecchi per atmosfere esplosive, anche lo stato degli involucri e degli ingressi dei cavi
  5. Misure e prove – continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali, stato dell'isolamento, interruzione automatica dell'alimentazione, prove funzionali e dispositivi di sicurezza (allegato 1, parte B)
  6. Valutazione – confrontiamo i risultati con la documentazione e le norme, valutiamo i documenti nei loro reciproci rapporti
  7. Rapporto di verifica – conclusione sull'idoneità dell'impianto all'esercizio dal punto di vista della sicurezza, difetti con riferimento alla disposizione violata e intervallo consigliato per la verifica successiva (art. 10 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)

Secondo quali norme operiamo

Gli impianti più vecchi li valutiamo secondo le disposizioni in vigore al momento della loro messa in servizio, fino alla loro ristrutturazione (art. 3, comma 5 della legge n. 250/2021 Sb.).

  • Legge n. 250/2021 Sb. e decreto governativo n. 190/2022 Sb. – obblighi dell'esercente, ambito della verifica, intervalli e contenuto del rapporto di verifica
  • ČSN 33 1500 e ČSN 33 2000-6 ed. 2 – verifica di impianti e installazioni elettriche a bassa tensione
  • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – determinazione delle influenze esterne, compresa BE3
  • ČSN EN 60079-10-1 – classificazione dei luoghi pericolosi con atmosfera esplosiva gassosa
  • ČSN EN 60079-14 – progettazione, scelta e installazione di impianti elettrici in atmosfere esplosive
  • ČSN EN 60079-17 – verifica e manutenzione preventiva di impianti elettrici in atmosfere esplosive
  • ČSN EN 60079-19 – riparazione, revisione generale e rigenerazione di apparecchi per atmosfere esplosive

Chi può eseguire la verifica e che cosa riceverete

La verifica può essere eseguita solo da un'azienda autorizzata e da un tecnico verificatore con attestato di idoneità professionale (art. 20, comma 2, lett. c) e d) della legge n. 250/2021 Sb.). L'attestato deve coprire gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione (tipo B secondo l'allegato 5 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.) – un tecnico con un attestato solo per luoghi senza pericolo di esplosione non può eseguire una tale verifica. Da noi le verifiche le esegue un tecnico verificatore con attestato TIČR.

  • Il rapporto di verifica in formato elettronico, firmato con firma elettronica riconosciuta (art. 10, comma 1, lett. d) del decreto governativo n. 190/2022 Sb.)
  • L'elenco dei documenti e la loro valutazione, i valori misurati e l'elenco degli strumenti di misura
  • L'elenco dei difetti con riferimento alla disposizione violata e una descrizione chiara di che cosa va riparato
  • L'intervallo consigliato per la verifica successiva e, a richiesta, il controllo della scadenza

Se la verifica dà esito negativo

I difetti che compromettono l'esercizio sicuro e affidabile devono essere eliminati dall'esercente senza indebito ritardo dopo l'emissione del rapporto di verifica. Gli altri difetti li elimina in base alla gravità entro i termini imposti dall'ispettorato del lavoro e, se il controllo dell'ispettorato non c'è stato, entro i termini che stabilisce lui stesso (art. 20, comma 5 della legge n. 250/2021 Sb.). Un impianto il cui stato mette in pericolo immediato la sicurezza deve essere disconnesso senza indugio e assicurato contro la riaccensione e, se ciò non è possibile, riparato senza indebito ritardo (art. 7, comma 8 del decreto governativo n. 190/2022 Sb.). Dopo la riparazione verifichiamo l'eliminazione dei difetti ed emettiamo un nuovo rapporto di verifica.

L'esercizio senza una verifica eseguita nell'intervallo e nell'ambito stabiliti è una condizione che mette a rischio la sicurezza del lavoro e dell'esercizio (art. 20, comma 3, lett. a) della legge n. 250/2021 Sb.). In atmosfera esplosiva il rischio è tanto più alto: una scintilla o una superficie calda di un apparecchio inadatto può provocare un'esplosione.

Monitoraggio gratuito delle scadenze delle verifiche

L'intervallo annuale passa in fretta e per esso non vale lo slittamento alla fine dell'anno solare. La data della prossima verifica la registriamo nel nostro archivio e vi contattiamo con anticipo, in modo che resti il tempo per pianificare il fermo impianto. Basta registrarsi nella pagina «Monitoraggio delle scadenze delle verifiche» – gratuito e senza impegno. Il prezzo della verifica lo stabiliamo individualmente in base all'ambito, l'offerta è senza impegno.

La nostra sede è a Pardubice. Eseguiamo verifiche in ambienti con pericolo di esplosione anche a Praga, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou e dintorni.

Domande frequenti

Ogni quanto si esegue la verifica elettrica in un ambiente con pericolo di esplosione?

Almeno una volta all'anno. L'allegato 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb. fissa per i luoghi con pericolo di incendio ed esplosione l'intervallo di 1 anno e per gli intervalli non superiori a un anno non vale lo slittamento alla fine dell'anno solare. Un intervallo più lungo (fino al doppio) è possibile solo con un regolamento di manutenzione preventiva; l'intervallo più breve del costruttore ha la precedenza.

Perché in alcuni casi si indicano 2 o 3 anni?

Questi numeri derivano dalle norme tecniche: la ČSN 33 1500 (modifica Z3) indica per gli ambienti BE2 e BE3 2 anni e per il pericolo di esplosione di gas e vapori infiammabili rimanda a un massimo di 3 anni secondo la ČSN EN 60079-17. Vale però il più breve degli intervalli che si applicano all'impianto, e il decreto governativo n. 190/2022 Sb. fissa 1 anno.

Che cosa significa impianto B o «tipo B»?

È il contrassegno distintivo per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione secondo l'allegato 3 (autorizzazione delle aziende) e l'allegato 5 (attestati dei tecnici verificatori) del decreto governativo n. 190/2022 Sb. I luoghi senza pericolo di esplosione hanno il contrassegno A. Gli impianti elettrici per ambienti con pericolo di esplosione di gas, vapori o polveri sono impianti elettrici designati di classe I.

Chi può eseguire la verifica in un ambiente con pericolo di esplosione?

Solo un'azienda autorizzata e un tecnico verificatore con un attestato che copre gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione. Un attestato solo per luoghi senza pericolo di esplosione non basta. Da noi le verifiche le esegue un tecnico verificatore con attestato TIČR.

E se non abbiamo il protocollo delle influenze esterne né le zone definite?

Senza di essi non si può valutare se l'impianto corrisponda al luogo – il tecnico verificatore non determina le zone a occhio. Il protocollo di determinazione delle influenze esterne lo offriamo come servizio a sé; la definizione delle zone fa parte dei documenti dell'esercente. I documenti mancanti li indicheremo nel rapporto e consiglieremo che cosa integrare.

La verifica è la stessa cosa del documento sulla protezione contro le esplosioni?

No. Il documento sulla protezione contro le esplosioni è a carico del datore di lavoro ai sensi del decreto governativo n. 406/2004 Sb. La verifica accerta lo stato dell'impianto elettrico e del parafulmine e se corrispondono ai luoghi definiti. Per la verifica la documentazione è un documento di base.

Per la verifica bisogna fermare l'esercizio?

L'ispezione spesso si svolge durante l'esercizio. Le misure e le prove in un luogo in cui può esserci un'atmosfera esplosiva richiedono misure di sicurezza (ČSN 33 2000-6 ed. 2), perciò le pianifichiamo con voi – tipicamente durante un fermo impianto, fuori turno o dopo la ventilazione.

Ogni quanto verificare il parafulmine di un edificio con sostanze esplosive?

Per gli edifici con rischio dovuto a materiali esplosivi l'allegato 4 del decreto governativo n. 190/2022 Sb. richiede un controllo visivo almeno una volta ogni 6 mesi e una verifica completa una volta all'anno. Il parafulmine che protegge gli impianti elettrici designati di classe I è a sua volta un impianto designato di classe I.

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